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È stalking anche senza la prova clinica del disagio della vittima

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Il reato di stalking si configura quando il persecutore minaccia o molesta una persona, con condotte ripetute nel tempo (anche nell’arco di pochi giorni), realizzando nella vittima i seguenti eventi tra loro anche alternativi: 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura o 2) un fondato timore per l’incolumità della stessa o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero 3) la costrizione ad alterare le abitudini di vita.

Concentriamoci ora sul primo possibile evento.

Secondo l’articolo 612-bis del codice penale, lo stato di ansia o di paura cagionato dallo stalker alla vittima deve essere “perdurante e grave”. Caratteristiche che non devono, tuttavia, essere necessariamente dimostrate con certificati medici. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto superfluo (nelle imputazioni per stalking) l’accertamento di uno stato patologico della vittima (che, invece, costituisce elemento necessario nel reato di lesioni).

Sul punto, con sentenza del 19 maggio 2014 n. 20531 (cfr. Documento cassazione), la Corte di Cassazione ha sottolineato ancora una volta che per la configurazione del delitto di atti persecutori (stalking) “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori […] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica”.

Il concetto di ansia o paura fa, infatti, riferimento alle conseguenze della campagna persecutoria sullo stato d’animo della persona offesa, quali i sentimenti di esasperazione e di profonda prostrazione concretamente accertabili e non transitori.


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